PISCINA SENZA PERMESSI ? ∼piscina completamente fuori terra o leggermente interrata∼
Secondo un’interpretazione consolidata le piscine smontabili, facilmente rimovibili a fine stagione, non vincolate al terreno e la cui installazione non richiede la costruzione di opere edilizie vengono equiparate a semplici elementi di arredo che non richiedono il rilascio di titoli edilizi. Si tratta di strutture “precarie” nel senso che soddisfano esigenze contingenti, temporanee e vengono facilmente rimosse quando non più utilizzate, PISCINA SENZA PERMESSI.
Naturalmente, tutto ciò è valido solo se l’installazione di una piscina smontabile non si accompagna all’esecuzione di vere e proprie opere edilizie, perché in questo caso si ricadrebbe nella costruzione di opere permanenti soggette sia al rispetto delle distanze previste, sia al rilascio di un permesso edilizio.
Se necessita la realizzazione di un basamento che modifichi la superficie drenante esistente va preliminarmente verificato il rispetto della normativa ed ai regolamenti vigenti che regolano tale superficie (generalmente il 30% della superficie fondiaria).
PISCINA CON PERMESSI ? ∼interrrata seminteratta, movimentazione terreno∼
Se la piscina è infissa stabilmente al suolo, l’intervento è qualificato come opera di nuova costruzione in quanto manufatto edilizio comportante trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, e quindi subordinato alla richiesta di Permesso di Costruire secondo l’art. 3 comma 1 del DPR 380/01 (oppure SCIA o DIA a seconda della pertinenzialità o meno che deve essere valutata in base al progetto) ed al rispetto delle distanze minime previste per le costruzioni dal Codice Civile e dagli strumenti comunali, se più restrittivi.
Senza alcun dubbio la piscina interrata, seminterrata, con strutture fisse è da ritenersi una costruzione. La conferma proviene pure dalla giurisprudenza, la quale ritiene che per costruzione si debba ricomprendere qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente; e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall’uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione (Cass. n. 9679/2014, 4277/2011; Cass. n. 20574/2007). Se la piscina è completamente interrata e mantiene inalterato il previgente piano di campagna risulta esclusa dal rispetto della distanza tra costruzioni, ma deve rispettare l’art. 24 del Regolamento Edilizio (che riprendendo il codice civile) prevede per cisterne e piscine una distanza minima di 2,00 metri dal confine.
Per quanto riguarda la sottoscrizione di accordi diversi tra i confinanti, andrà verificato quale modalità consente la possibilità di derogare dalle distanze minime imposte dal Codice Civile e dai regolamenti edilizi. Quanto sopra in linea generale, per informazioni più dettagliate serve avere una progettazione dell’intervento per capire esattamente la localizzazione e come l’intervento si inserisce all’interno del contesto e dell’immediato intorno alla proprietà. Quindi per riepilogare nel caso di piscina temporanea non serve autorizzazione, mentre negli altri casi va presentata una pratica edilizia firmata da un professionista da voi incaricato
Andrà poi valutato in base a posizione e modalità costruttive la necessità di predisporre anche denuncia opere strutturali, modifica all’autorizzazione allo scarico in fognatura e, vista la presenza nella zona di linea elettrica, la necessità di interpellare il gestore della linea se l’opera ricade nell’area di prima approssimazione. Ma per tutto questo il tecnico da voi incaricato sarà darvi le indicazioni necessarie.
Tasse, la piscina è un lusso?
Avere una piscina, di per sé, non comporta alcuna tassa. Le uniche tasse che derivano direttamente dalla costruzione di una piscina sono in realtà i costi amministrativi dei permessi che vanno preventivamente richiesti ( DIA, SCIA o permesso di costruire, a seconda della situazione ).
NO. Nonostante le tasse siano sempre un argomento preoccupante, le condizioni per le quali potresti ritrovarti con una casa di lusso non sono cosi facili da realizzare. Innanzitutto una piscina di 80 mq è piuttosto grande. Solitamente la dimensione massima per le piscine residenziali è 12 mt x 6 mt, ovvero 72 mq e si tratta già di una piscina molto grande per un utilizzo privato.
Molto spesso le piscine esterne interrate vengono considerate come un bene di lusso, che comporta il pagamento di imposte maggiori oppure di tasse aggiuntive perché varia la classe di appartenenza dell’immobile. In realtà il semplice possesso di questa struttura non significa che occorre versare importi più consistenti per quanto riguarda i rapporti con il Fisco. Infatti sono considerate come abitazioni di lusso soltanto le case che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Soltanto in alcuni casi l’esistenza di una piscina interrata viene considerato un elemento in grado di determinare una variazione nella categoria catastale. Di conseguenza si perde la possibilità di usufruire di determinate agevolazioni fiscali, come l’esenzione TASI e sulla prima casa. Tuttavia bisogna tenere a mente che in base all’articolo 4 del decreto del 2 agosto 1969 emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici viene considerato una condizione sufficiente per accatastare una casa unifamiliare come un immobile di lusso il fatto che comprenda una piscina la cui estensione sia pari oppure superiore agli 80 metri quadrati. Se le misure della vasca sono inferiori, la presenza di una piscina non influisce sulla classe catastale dell’abitazione. In secondo luogo un immobile viene considerato di lusso se, oltre a una piscina in muratura (cioè interrata) di qualunque dimensione, comprenda anche tre delle seguenti caratteristiche:
- una superficie utile di oltre 160 metri quadrati, non considerando i balconi, i terrazzi e le cantine;
- terrazze per una superficie complessiva di oltre 65 metri quadrati;
- montacarichi e ascensori di servizio;
- scale di servizio;
- pavimenti con caratteristiche particolari (utilizzando materiali e lavorazioni pregiate) ;
- pareti con caratteristiche particolari (utilizzando materiali e lavorazioni pregiate) ;
- infissi con caratteristiche particolari (utilizzando materiali e lavorazioni pregiate) ;
- soffitti con caratteristiche particolari;
- scale con rivestimenti pregiati;
- ingresso agli appartamenti attraverso una scala di materiale pregiato;
- un piano superiore con un’altezza libera di almeno 3,30 metri;
- un campo da tennis le cui dimensioni oltrepassano i 650 metri quadrati.
Inoltre si ricorda che la piscina interrata può essere scoperta oppure coperta e servire sia un singolo edificio che un complesso le cui unità immobiliari siano meno di 15. Di conseguenza, per verificare se l’abitazione debba essere iscritta nella classe catastale A/1, occorre tenere in considerazione due aspetti diversi:
- la presenza di questa struttura in concomitanza ad altre caratteristiche riportate all’interno della lista;
- la dimensione della vasca.
In secondo luogo bisogna valutare quali sono i cambiamenti per quanto riguarda il versamento delle imposte legati alla modifica della classe catastale. Infatti occorre distinguere tra:
- le imposte da versare in quanto relative all’acquisto dell’abitazione. In questo caso il contribuente non può accedere alle agevolazioni prima casa, cioè alla possibilità di ridurre del 2% l’importo dell’imposta di registro;
- le imposte sulla casa, in particolare IMU e TASI. asi e imposte sulla casa in genere.
Rendita catastale ?
L’ accatastamento della piscina interrata porta sempre a un incremento della rendita catastale, tuttavia le modalità sono diverse a seconda della metratura della vasca. Quando le dimensioni della piscina superano gli 80 metri quadrati viene considerata come un vano diretto e l’importo da versare per l’IMU aumenta in maniera considerevole. Inoltre non si può beneficiare dell’esenzione prevista per gli immobili prima casa.
Nel caso in cui la vasca abbia una misura inferiore a 80 metri quadrati viene considerata come una semplice pertinenza appartenente alla categoria catastale C/4. Di conseguenza, proprio perché viene classificata come un vano accessorio indiretto, la sua presenza ha un basso impatto sul calcolo delle imposte sulla casa e dell’IMU.
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